PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazione politica radiotelevisiva).

      1. All'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella misura del 10 per cento dello spazio disponibile. Il restante 90 per cento è ridistribuito secondo i voti ottenuti da ciascun partito alle ultime elezioni analoghe»;

          b) al comma 3, la parola: «parità» è sostituita dalla seguente: «proporzionalità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo il rispetto di quanto stabilito dal comma 1»;

          c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per garantire il rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

Art. 2.
(Messaggi politici autogestiti).

      1. All'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          c) al comma 4, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»; dopo le parole: «dell'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 1 e» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

 

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          d) al comma 6, dopo le parole: «sono offerti» sono inserite le seguenti: «, per una quota pari al 90 per cento,».

Art. 3.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

      1. All'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «delle candidature» sono inserite le seguenti: «e la data di chiusura della campagna elettorale» e le parole: «purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

          c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «possono trasmettere» sono inserite le seguenti: «liberamente senza alcun vincolo» e le parole: «secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          d) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'assegnazione, per tutti i soggetti politici, di una quota pari al 10 per cento»;

          e) alla lettera c) del comma 3, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «otto»;

          f) alla lettera e) del comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di quattro volte»;

          g) al comma 4, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b),»;

 

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          h) al comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»; le parole: «lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «12,39 euro» e le parole: «lire 40.000» sono sostituite dalle seguenti: «41,32 euro».

Art. 4.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi).

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è abrogato.

Art. 5.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).

      1. All'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Sono ammesse tutte le forme di messaggio politico elettorale»;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6.
(Sondaggi politici ed elettorali).

      1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni»;

          b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7.
(Ambito di applicazione).

      1. Il comma 2 dell'articolo 11-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è abrogato.

 

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Art. 8.
(Tutela del pluralismo).

      1. All'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 2, comma 1»;

          b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mancato invio dei pareri è inteso come assenso».

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.